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Reddito di emergenza Inps 2021, a chi spetta: i requisiti e dove presentare domanda fino al 31 luglio

da www.gazzettadelsud.it
@Riproduzione Riservata del 08 giugno 2021

reddito di emergenza, rem, Sicilia, Economia

Ecco le novità sul Reddito di emergenza Inps 2021: oltre a quanto già previsto dal Decreto Sostegni (art. 12), sono riconosciute, su domanda, ulteriori 4 quote di Reddito di emergenza relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021; la domanda deve essere presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021 (art. 36).

Prorogata la scadenza

C'è tempo fino al 31 luglio 2021, infatti è stato prorogato fino a tale data il termine per la presentazione delle domande di Reddito di Emergenza (REM) di cui all’articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, precedentemente fissato al 30 aprile.

Cos'è il reddito di emergenza

Il Reddito di emergenza (REm) 2021 è una misura di sostegno economico ai nuclei familiari in condizioni di necessità. Viene riconosciuto per un valore da 1.200 a 2.400 euro, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio. Gli importi vengono incrementati se si ha in famiglia un componente in condizioni di grave disabilità.

I requisiti per accedere al beneficio:

Per ottenere il nuovo REm, Reddito di Emergenza, devono esserci tutti i seguenti requisiti:

• Valore del reddito familiare riferito alla mensilità di febbraio 2021 inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio REm. Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia reddituale di accesso al beneficio aumenta di un dodicesimo del valore annuo di locazione, come da dichiarazione ISEE.
• Residenza in Italia, con riferimento al solo componente che richiede il beneficio.
• Patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro riferito all’anno 2020. La soglia è aumentata di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo di 20.000 euro. Tale massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
• ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 15.000 euro.
• Nel nucleo familiare non devono essere presenti componenti che percepiscono, o hanno percepito, una delle indennità Covid per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

Dove fare la domanda per il REm

La domanda va presentata in via telematica all’INPS entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dall’Istituto e secondo le modalità stabilite dallo stesso.
Nei prossimi giorni usciranno le circolari operative, ti spiegheremo cosa dovrai fare e come per ottenere il REm 2021.

COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

  • * online, attraverso il servizio dedicato, autenticandosi con le proprie credenziali;
  • * tramite i servizi offerti dai CAF e dai Patronati.

- Le tre nuove mensilità 2021 di Reddito di Emergenza (REm) vengono erogate in automatico ai soggetti che già lo avevano percepito nel 2020 oppure bisogna ripresentare domanda?

Sì, bisogna ripresentare la domanda. Infatti non è previsto dalla norma nessun automatismo per coloro che avevano già percepito il Rem nel 2020.

Art. 36 del Decreto Sostegni bis:  Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza

1. Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza (di seguito “Rem”), relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, oltre a quanto previsto all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 . Ciascuna quota è della misura prevista al comma 1 del citato articolo 12.

2. Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1, si applicano i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 1, del decretolegge 22 marzo 2021, n. 41, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che è riferito al mese di aprile 2021.

3. La domanda per le quote di Rem è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Il riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 884,4 milioni di euro per l'anno 2021 e, a tali fini, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 82, comma 10, primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 884,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5 del presente articolo, pari a 884,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

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