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QUANDO AVERE UN FIGLIO È UNA PRETESA

di Marina Casini Bandini

da www.famigliacristiana.it

@Riproduzione Riservata del 27 giugno 2023

A proposito della recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha bocciato l'iscrizione automatica all'anagrafe dei figli avuti da persone dello stesso sesso con tecniche di fecondazione artificiale. Alcune considerazioni (di Marina Casini).-

Può essere automaticamente considerato genitore, mediante automatica trascrizione anagrafica, il partner di una persona dello stesso sesso che ha avuto un bambino ricorrendo alle tecniche di fecondazione artificiale con impiego dei propri gameti e con l’utero in affitto (maternità surrogata) all’estero? La Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ha detto di no, dichiarando inammissibili alcuni ricorsi contro l’Italia. Una premessa è necessaria. La legge italiana (L. 40 del 2004) vieta la maternità surrogata, ma per eludere l’ostacolo alcune coppie dello stesso sesso espatriano per mettere al mondo un figlio con i gameti di uno dei due e quelli di una terza persona di sesso opposto e, se la coppia è composta da due uomini, anche con il ricorso a una donna che mette a disposizione il proprio utero. Si può dunque ritenere genitore a tutti gli effetti chi, in barba alla normativa italiana vigente, è biologicamente e “gestazionalmente” estraneo a quel bambino? Certo, sappiamo benissimo che il lodevole istituto dell’adozione presuppone una maternità e una paternità non biologiche e che la gravidanza è stata portata avanti da una mamma diversa dalla mamma affettiva e sociale, ma qui la situazione è completamente diversa, anzi, rovesciata. L’adozione pone “rimedio” ad una situazione di abbandono materiale e morale di un bambino già esistente e ha il suo fulcro, giustamente, nel diritto del bambino ad avere un padre e una madre.

Viceversa, le tecniche di pma specialmente nella forma eterologa e mediante utero in affitto, si basano sulla pretesa degli adulti ad avere un figlio a tutti i costi: il figlio che ancora non esiste è privato in mondo programmato e concordato di una mamma e di un babbo “totali” e dunque con una frammentazione genitoriale (genitore intenzionale, biologico, uterino) e con una sovrapposizione genitoriale (due uomini o due donne), sebbene sia evidente come il sole che per generare un figlio è indispensabile una differenza sessuale (spermatozoi maschili, ovuli e grembo femminili). Torniamo ora alla domanda di partenza che ha impegnato anche la giurisprudenza italiana costituzionale e di merito e che ora è giunta davanti alla Cedu. I ricorrenti hanno accusato l’Italia di violare l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani che prevede il diritto alla vita privata e familiare, ma  La Corte ha replicato che tale violazione non sussiste perché «se è vero che lo Stato italiano non permette la trascrizione dell’atto di nascita per quanto riguarda il padre d’intenzione garantisce però attraverso l’adozione la possibilità del riconoscimento giuridico». La questione è molto delicata perché se da un lato non vi è alcun dubbio che vadano messi al primo posto i diritti e le tutele di tutti i bambini, comunque siano stati generati e fatti nascere, dall’altro non si devono favorire pratiche che violano proprio i loro basilari diritti tra cui il diritto a non essere considerati oggetti e ad avere un padre e una madre che siano tali totalmente e cioè geneticamente, socialmente, legalmente.

Che soluzione dunque per i bambini già nati all’estero da una coppia omosessuale con la maternità surrogata? Il Ministro Roccella, ferma restando la nuova auspicabile legge per la perseguibilità del reato di utero in affitto anche per chi vi ricorre all’estero, ha ricordato quanto affermato la Cassazione nella sentenza n. 38182 del 2022 che propone il ricorso all’adozione in casi particolari (art. 44 lettera d della legge 184/83): una procedura che richiede una decisione giudiziaria caso per caso, cosa diversa da un atto amministrativo di automatica trascrizione. Non possiamo comunque nascondere che nelle situazioni di cui si parla, l’adozione in casi particolari presenta criticità bioetiche e biogiuridiche. Tuttavia, la legge sul reato universale di utero in affitto, abbinata al ricorso all’adozione in casi particolari per il pregresso, potrebbe essere una via di tutela dei minori, ma ancor più efficace sarebbe che tutti i figli, comunque chiamati all’esistenza, fossero riconosciuti davvero figli sin dal concepimento e dunque titolari del diritto a nascere e del diritto ad avere una mamma e un babbo sotto tutti i punti di vista. È questo che spinge la società verso un più alto livello di civiltà in nome di tutti i bambini.


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