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NUOVO CONGEDO PARENTALE, LE COSE DA SAPERE

di Elisa Chiari

da vwww.famigliacristiana.it
@Riproduzione Riservata del 13 agosto 2022

Il 13 agosto 2022 entrano in vigore le nuove disposizioni previste dal Decreto legislativo 105/22 in tema di congedo parentale, che recepisce la direttive Ue 2019/1158, in materia di conciliazione famiglia/lavoro e condivisione del carico familiare tra i genitori. Il Decreto interviene sulla disciplina del congedo parentale non solo per i dipendenti ma anche per gli autonomi e parasubordinati e liberi professionisti senza cassa. In previsione dell’entrata in vigore, il messaggio 3066 dell’Inps diffuso il 4 agosto, chiarito dettagli su come inoltrare le domande in attesa dell’adeguamento delle piattaforme informatiche non ancora pronte. Vediamo le novità

CONGEDO OBBLIGATORIO PER I PADRI

Il nuovo articolo 27-bis del Testo Unico riconosce al padre lavoratore dipendente un congedo di 10 giorni lavorativi (che possono essere fruiti non continuativamente ma che non si possono spezzettare a ore). Possono essere presi nel periodo anche nel periodo che va dai due mesi che precedono la data presunta del parto e non solo, come previsto dalla precedente normativa, nei primi cinque mesi di vita del bambino. E restano validi «entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio». Se nascono due o più gemelli, la durata del congedo passa a 20 giorni. In caso di parto plurimo la durata passa dai 10 giorni della precedente normativa, a 20 giorni lavorativi. Questo tipo di congedo, che vale identico anche per i papà adottivi e affidatari, si può prendere anche durante il congedo maternità della mamma ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di alternativo, cioè che in sostituzione di quello della madre, in caso di morte o grave infermità della madre; affido esclusivo al padre, non riconoscimento del figlio alla nascita da parte della madre. (Art. 28 Testo Unico). Per esercitare il diritto al congedo il padre deve comunicare per iscritto al datore di lavoro i giorni in cui intende assentarsi dal lavoro con un anticipo «non minore di cinque giorni» ove possibile sulla base della data presunta del parto, a meno che la contrattazione collettiva di categoria non preveda condizioni di miglior favore che nel caso si applicano. Nel caso in cui sia previsto, per la comunicazione può essere usato il sistema informatico dell’azienda per la gestione delle assenze. Per i giorni di congedo obbligatorio l’indennità giornaliera a carico dell’INPS prevista è del 100% della retribuzione.

SE MAMMA E PAPÀ LAVORANO COME DIPENDENTI

Per quanto riguarda il congedo parentale dei genitori dipendenti, il decreto 105 dispone che sono indennizzabili: 3 mesi alla madre (non trasferibili all’altro genitore) fino al dodicesimo anno di vita del bambino (e non più fino al sesto anno) o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;  3 mesi al padre (non trasferibili all’altro genitore) fino al dodicesimo anno di vita del bambino (e non più fino al sesto anno) o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; ulteriori 3 mesi in favore di entrambi i genitori, in alternativa tra loro, nel rispetto di un periodo massimo complessivo di 9 mesi (e non più 6). In favore del genitore solo (ivi compreso chi ha l’affidamento esclusivo del figlio) sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati (e non più 10 mesi) di congedo, di cui 9 mesi (e non più 6) indennizzabili al 30% della retribuzione. Per i periodi di congedo ulteriori ai 9 mesi e indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è riconosciuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo della pensione minima, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. L’indennità è «calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del T.U.».

SE I GENITORI SONO ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Ai genitori iscritti alla gestione separata dell’Inps (liberi professionisti senza cassa o appartenenti a categorie di lavoratori parasubordinati che hanno l'obbligo di iscrizione a questa cassa previdenziale) il Decreto 105 riconosce il congedo parentale entro il dodicesimo anno (e non più entro il terzo anno) di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Ogni genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. Ulteriori 3 mesi di congedo (indennizzato) spettano ai genitori, in alternativa tra loro, per un periodo complessivo non superiore a 9 mesi (rispetto ai precedenti 6 mesi). Restano invariate «le condizioni richieste dalla legge e dai decreti ministeriali per poter fruire del congedo parentale» (Circolare INPS).

SE SONO LIBERI PROFESSIONISTI

Il Decreto 105 estende ai padri il diritto al congedo parentale per i lavoratori autonomi. Ne consegue che spettano 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del bambino. Aumentano le tutele in favore delle lavoratrici autonome con gravidanze complicate, il Decreto numero 105/2022 introduce il diritto all’indennità giornaliera INPS, precisa l’Istituto, anche “per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all’articolo 17, comma 3 del T.U». L’indennità anticipata può essere erogata in presenza di un accertamento medico dell’ASL. L’importo spettante è lo stesso calcolato «per i periodi di tutela della maternità / paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma». (Circolare INPS). 

COME FARE LA DOMANDA

Per i dipendenti e i parasubordinati che hanno diritto ai nuovi congedi dal 13 agosto, benché le piattaforme presenti sul sito inps.it non siano ancora adeguate, la domanda si può inoltrare al datore di lavoro o al committente. Il messaggio Inps ha chiarito che la loro posizione potrà poi essere regolarizzata successivamente mediante domanda telematica, quando le piattaforme saranno disponibili. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi che fruiscono del congedo parentale, possono astenersi dal lavoro presentando in un secondo momento la richiesta all’INPS, attraverso i canali normalmente utilizzati (sito web, Contact center o patronati) «non appena sarà rilasciata l’apposita domanda telematica».

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