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Green pass, scatta l’obbligo per gli over 50: 500 mila lavoratori perderanno lo stipendio

da www.corriere.it
@Riproduzione Riservata del 15 febbraio 2022

La stretta per gli over 50 lavoratori

Martedì 15 febbraio scatta l’ultima stretta nei confronti degli over 50 che non si sono ancora vaccinati. Parliamo di circa mezzo milione di persone, se si contano i non vaccinati fino a 65 anni, che per poter lavorare dovranno presentare un green pass rafforzato ovvero un certificato che attesta la vaccinazione o la guarigione da Covid-19.
In caso di mancata presentazione del Super green pass il lavoratore sarà considerato «assente ingiustificato» e ne verrà sospesa la retribuzione. La norma resterà in vigore fino al 15 giugno, il che significa che chi non è immunizzato rischia di non lavorare per quattro mesi. Ecco cosa sapere nel dettaglio.

Le sanzioni

Il riferimento normativo è il Decreto 1 del 2022 che, dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, introduce l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani e per i cittadini di altri stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia, che «abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022». In particolare dal 15 febbraio tutti i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato sono tenuti ad esibire il super green pass per accedere al luogo di lavoro. Significa che i lavoratori over 50 devono aver completato il ciclo vaccinale ed essersi sottoposti nei tempi a due dosi di vaccino, oppure a una dose più guarigione. La violazione, ovvero il trovarsi sul luogo di lavoro senza certificato, è punita con una sanzione irrogata dal Prefetto che va da 600 a 1.500 euro. In base al decreto legge infatti l’ingresso nella sede di lavoro senza certificazione verde è vietato. In caso di violazione reiterata, la sanzione è raddoppiata.

Cosa succede ai lavoratori?

I lavoratori non immunizzati saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Nel decreto si legge: «Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento». Fino al 15 giugno 2022 i datori di lavoro dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, possono sospendere i lavoratori per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la loro sostituzione. La sospensione può sussistere per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 15 giugno 2022. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il lavoratore può essere adibito «a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2».

Per chi non controlla

In caso di omissione nel controllo, le persone che sono addette alla verifica del green pass sul posto di lavoro, ad esempio in azienda, rischiano una multa che va 400 euro a 1.000 euro.

Le esenzioni possibili

L’obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di «accertato pericolo per la salute» in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate o per immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante. In questi casi la vaccinazione può essere omessa o differita. Dal 7 febbraio le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione vengono emesse esclusivamente in formato digitale, per consentire i controlli attraverso la scansione del QR code. Chi è già in possesso di un certificato di esenzione cartaceo ha tempo fino al 27 febbraio per richiedere la nuova certificazione digitale, che è valida solo in Italia e può essere utilizzata per accedere dove è richiesto un green pass.

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