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CONGEDI PARENTALI E SMARTWORKING, VERSO NUOVE REGOLE PER CAREGIVER E GENITORI CON FIGLI PICCOLI

di Elisa Chiari

da www.famigliacristiana.it
@Riproduzione Riservata del 31 marzo 2022

Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha comunicato l'approvazione in Consiglio dei ministri di schemi di decreti legislativi, in attuazione di norme europee, per meglio conciliare con la famiglia il lavoro dei genitori.-

Congedo maternità, indennità e conciliazione famiglia-lavoro per chi ha figli piccoli, anche in caso di contratti atipici e lavoro autonomo. Nuove regole in arrivo. Si occupa di questi temi il primo di due schemi di decreto legislativo di recepimento di direttive europee, approvati il 31 marzo 2022 in consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando,  che estende «i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori» e «introducono misure per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro». In particolare in relazione ai compiti di cura, che tutte le statistiche confermano gravare per la gran parte sulle componenti femminili della famiglia.

Così una nota del ministero illustra il contenuto e lo spirito delle novità: «Il primo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/1158, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio) ha come finalità quelle di promuovere il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un'effettiva parità di genere, sia in ambito lavorativo che familiare».

Vediamone le principali novità

PADRI IN CONGEDO OBBLIGATORIO

«Entra pienamente - si legge nella nota - a regime la nuova tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e della durata di dieci giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti ai cinque successivi al parto, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino. Si tratta di un diritto autonomo e distinto che spetta al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, disciplinato dall'articolo 28 del d.lgs. n. 151 del 2001, (T.U, in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), che spetta soltanto nei gravi casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre».

QUANDO IL GENITORE È SOLO

Riguardo al congedo parentale, è stata aumentata da dieci a undici mesi la durata complessiva del diritto al congedo che spetta al genitore che cresce da solo figli bambini, «nell'ottica di un'azione positiva che venga incontro ai nuclei familiari monoparentali».;  viene aumentata da sei a dodici anni l'età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, con indennità del 30%;  è stato esteso il diritto all'indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio. All’interno dello stesso schema di decreto sono previste misure atte ad agevolare il lavoro agile per genitori di figli piccoli e caregiver ai sensi della legge 104, persone cioè che hanno i requisiti per usufruire delle agevolazioni riservate a chi deve prestare assistenza ad anziani e disabili in famiglia.

TRE MESI IN PIÙ DI INDENNITÀ COMPLESSIVA AL 30% TRA MAMMA E PAPÀ

L’indennità è del 30% della retribuzione, per tre mesi non trasferibili per ciascun genitore, sicché il periodo totale ammonta a sei mesi. Ad esso si aggiunge un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro, cui è connessa un'indennità pari al 30 cento della retribuzione. Pertanto, fermi restando i limiti massimi di congedo parentale fruibili dai genitori, i mesi di congedo parentale coperto da indennità sono aumentati da sei a nove in totale. Per i genitori che, in alternativa tra loro, fruiscono del periodo di prolungamento fino a tre anni del congedo parentale per figlio in condizioni di disabilità grave, l'indennità è del 30%

LE ALTRE AGEVOLAZIONI CHE FAVORISCONO LA CONCILIAZIONE TRA LAVORO E FAMIGLIA

Viene aumentata da sei a dodici anni l'età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, con indennità del 30%. Viene esteso il diritto all'indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio. All’interno dello stesso schema di decreto sono previste misure atte a favorire il lavoro agile per genitori di figli piccoli e caregiver ai sensi della legge 104, persone cioè che hanno i requisiti per usufruire delle agevolazioni riservate a chi deve prestare assistenza ad anziani e disabili in famiglia.

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