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Terzo settore, registro dei volontari numerato

di Fabrizio G. Poggiani
da www.italiaoggi.it
@Riproduzione Riservata del01 giugno 2021

Nonostante la mancata previsione normativa, l’obbligo di numerazione e bollatura del registro dei volontari è tuttora in essere e deve ritenersi esteso a tutti gli enti del Terzo settore (Ets), unitamente alla possibilità di avvalersi di detti soggetti.-

Terzo settore

Nonostante la mancata previsione normativa, l'obbligo di numerazione e bollatura del registro dei volontari è tuttora in essere e deve ritenersi esteso a tutti gli enti del Terzo settore (Ets), unitamente alla possibilità di avvalersi di detti soggetti. Così la nota del Ministero del lavoro (registro ufficiale U.0007180) del 28 maggio scorso che interviene sulle perplessità inerenti all'obbligo o meno di vidimazione del registro dei volontari. La nota ricorda, innanzitutto, che il dlgs 117/2017 (Codice del terzo settore-Cts) ha previsto a carico degli enti aderenti, che si avvalgono di volontari non occasionali, di iscriverli in apposito registro. Il dm 14/02/1992, come modificato dal dm 16/11/1992, di attuazione dell'art. 4 della legge 266/1991 (legge quadro del volontariato) e che ha introdotto l'obbligo assicurativo, ha previsto l'istituzione di un registro dei volontari da predisporre con una numerazione progressiva delle pagine, la bollatura in ogni pagina e l'apposizione della dichiarazione circa il numero delle stesse a cura dell'autorità incaricata per la vidimazione. Il detto decreto non è stato abrogato dal codice del Terzo settore e, in attesa dell'emanazione del provvedimento ministeriale richiesto dal comma 2, dell'art. 18 del dlgs 117/2017 (articolo che si riferisce all'assicurazione obbligatoria dei volontari), per il dicastero, l'obbligo è tuttora in essere e, anzi, deve considerarsi esteso a tutti gli Ets che si avvalgono di volontari.

Quindi, stante il fatto che la vidimazione è tesa a garantire la veridicità del documento e a prevenirne la potenziale alterazione e nonostante il fatto che il Cts non preveda espressamente l'obbligo di numerare e bollare le pagine e di attestarne il numero complessivo, per il ministero competente l'adempimento permane e non è assolutamente da ritenere non più necessario, anche perché la previsione è tuttora contenuta nelle disposizioni di attuazione del Cts stesso.

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