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Per questi figli che vanno a scuola oltre all’assegno unico potrebbe spettare anche questo contributo di 291 euro al mese erogato dall’INPS

di Patrizia Del Pidio
da www.proiezionidiborsa.it
@Riproduzione Riservata del 07 marzo 2022

Anche se da marzo 2022 per i figli minori  viene riconosciuto l’assegno unico, per alcuni minori potrebbe spettare anche un’altra agevolazione. In molti casi, infatti, ci sono nuclei familiari che per i figli devono sostenere spese maggiori legate non solo alla frequenza scolastica. Alcuni ragazzi, infatti, per raggiungere risultati ottimali a scuola hanno bisogno di un sostegno, di terapie e riabilitazione. Non ci  riferiamo solo ai minori invalidi ma anche ai piccoli con problemi del disturbo dell’apprendimento che sembra essere sempre più diffuso. A questi minori, quindi, oltre all’assegno unico potrebbe essere riconosciuta anche l’indennità di frequenza con importo pari a 291 euro al mese.

Per questi figli che vanno a scuola oltre all’assegno unico potrebbe spettare anche questo contributo di 291 euro al mese erogato dall’INPS

Per avere diritto all’indennità di frequenza il minore deve avere un serie di requisiti, quali:

  • età non superiore ai 18 anni;
  • cittadinanza italiana o UE con residenza, però, in Italia; 
  • il beneficio è riconosciuto anche ai minori extracomunitari con permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
  • essere nella condizione di avere difficoltà allo svolgimento delle funzioni proprie dell’età;
  • frequentare la scuola o centri ambulatoriali, diurni pubblici o privati che siano specializzati nel trattamento terapeutico per il recupero;
  • frequentare centri di formazione professionale o addestramento che abbiano come scopo l’inserimento sociale dei minori;
  • avere un reddito proprio (del minore) che non superi i 5.010,20 euro l’anno;
  • non essere ricoverati in istituti pubblici in modo permanente.

Indennità di frequenza anche ai DSA

Per avere diritto all’indennità di frequenza il minore deve essere classificato come disabile o inabile. In alcuni casi, però, il beneficio può essere riconosciuto anche ai figli minori con disturbi dell’apprendimento. Chiariamo subito, però, che per questi figli che vanno a scuola non basta una diagnosi DSA per il diritto al sostegno mensile. Cerchiamo di capire quanto può averne diritto.

La legge 289 del 1990 afferma che hanno diritto all’indennità di frequenza i minori che hanno difficoltà nello svolgere i compiti relativi alla propria età. L’alunno DSA, sia esso disgrafico, discalculico o dislessico, ha certamente difficoltà a svolgere compiti relativi alla loro età.

Di fatto, quindi, l’alunno con queste problematiche ha diritto al sostegno solo nel caso che sia dimostrabile la difficoltà nelle attività proposte a scuola. Come abbiamo detto la certificazione DSA non basta.

É necessario che per il minore sia richiesta una valutazione alla commissione medica dell’INPS per accertare l’invalidità.

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