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CSVnet LOMBARDIA: Agevolazioni fiscali, le novità del DL Ristori

CSV Lombardia
da www.csvlombardia.it
@Riproduzione Riservata del 11 dicembre 2020
A cura di Fare Non Profit: Prosegue la trattazione delle novità introdotte dai decreti cosiddetti “Ristori”. Nella fattispecie, il riferimento è ai seguenti Decreti Legge:

Agevolazioni fiscali, le novità del DL Ristori
I provvedimenti in elenco realizzano misure di sostegno a beneficio di soggetti che svolgono attività nei settori limitati dalle disposizioni di tutela previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 e dall’ultimo Dpcm del 3 novembre 2020.
Nel primo articolo abbiamo riferito dell’istituzione di fondi specifici da un lato e contributi dall’altro contenuti nei primi due Decreti Legge.
In questa sede, evidenziamo le misure di agevolazione fiscale e contributiva introdotte: sospensioni o proroghe di adempimenti e versamenti di diretto interesse per il non profit.
Credito di imposta per canoni di locazione (art. 8, DL Ristori 1)
E’ possibile fruire di un credito di imposta relativo al 60% del canone di locazione per gli enti che svolgono attività commerciale secondaria e strumentale rispetto all’attività istituzionale e quindi con Partita IVA il cui codice Ateco è riportato nell’allegato 1 del DL Ristori. Ciò indipendentemente dal volume di ricavi nel 2019 ma a condizione che, nei mesi in cui è possibile godere dell’agevolazione, ovvero ottobre, novembre, dicembre 2020, si sia subito un calo di almeno il 50% del fatturato rispetto allo stesso mese dell’esercizio 2019.
Pertanto, il credito di imposta previsto dal DL Ristori è diverso da quello riconosciuto con il Cura Italia dello scorso mese di marzo perché non viene riconosciuto per gli enti che utilizzano immobili per finalità istituzionali.
Cancellazione seconda rata IMU (art. 9, DL Ristori 1)
Per immobili e relative pertinenze in cui sono esercitate tutte le attività nei settori individuati dai codici Ateco previsti negli Allegati 1 e 2 del DL Ristori e Ristori Bis, non è dovuta la seconda rata IMU 2020. L’abolizione opera a condizione che i proprietari degli immobili siano anche i conduttori delle attività esercitate.
Proroga 770, dichiarazione dei redditi e dichiarazione Irap (art. 10, DL Ristori 1 + art. 3, DL Ristori 4)
Il termine per la presentazione della Dichiarazione 770 (documento fiscale a carico dei sostituti d’imposta utile a dichiarare le ritenute effettuate relativamente a compensi e stipendi) e per la presentazione della dichiarazione Redditi ENC (Enti Non Commerciali) e IRAP slitta al 10 dicembre 2020.
Sospensione versamenti
Di seguito le misure adottate di proroga e sospensione dei versamenti fiscali, esposte  “decreto per decreto”:
1 – Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 (DL “Ristori 1”)
Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione per i dipendenti per la competenza del mese di novembre 2020 (art. 13). La sospensione si applica ai datori di lavoro che operano nei settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 del DL Ristori 1.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovranno essere effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
2 – Decreto Legge 149 del 9 novembre 2020 (DL “Ristori Bis”)

  1. Proroga dei termini di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e IRAP dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021 (art. 6). Ne possono beneficiare i soggetti che applicano ISA (Indici Sistemici di Affidabilità) e che svolgono le attività individuate dai codici ATECO degli allegati 1 e 2 del DL Ristori Bis, indipendentemente dal fatturato, e con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.
  2. Sospensione dei versamenti di novembre 2020 delle ritenute alla fonte operate dai sostituti d’imposta e dell’IVA (art. 7). I versamenti potranno effettuarsi entro il 16 marzo 2021, in un’unica soluzione o in 4 rate. A beneficio dei soggetti che rientrano in una delle seguenti casistiche:
  • svolgono le attività sospese dal DPCM del 3 novembre 2020 (aventi domicilio fiscale, sede legale e/o operativa in qualsiasi area del territorio nazionale);
  • operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del DL Ristori Bis.

3 – Decreto Legge 157 del 30 novembre 2020 (DL “Ristori Quater”)
a) Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sul reddito e IRAP al 30 aprile 2021, in unica soluzione oppure in quatto rate (art. 1). Estensioni a più soggetti di quanto previsto dall’art. 98 del DL 104 del 14 agosto 2020, il cosiddetto “DL Agosto”. Il DL Agosto ha stabilito la proroga al 30 aprile 2021 del versamento del secondo acconto delle imposte sul reddito e dell’IRAP a beneficio dei soggetti ISA con attività commerciale con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro e che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Tale proroga è estesa dal DL Ristori Quater ai soggetti con fatturato massimo di 50 milioni di euro annui e, di maggiore rilevanza per il non profit, a tutti i soggetti che esercitano attività commerciale individuata negli Allegati 1 e 2 del DL Ristori Bis, a prescindere dalle variazioni di incassi. Inoltre, il DL proroga in via generale per tutti i soggetti con partita IVA il versamento del secondo acconto dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.
b) Sospensione dei versamenti relativi a ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta, IVA e contributi previdenziali in scadenza nel mese di dicembre (art. 2). Tali versamenti dovranno effettuarsi entro il 16 marzo 2021, in unica soluzione oppure tramite un massimo di 4 rate con il versamento della prima rata entro il 16 marzo pv. La sospensione è a beneficio di:

  • soggetti con partita IVA e ricavi non superiori a 50 milioni di euro e con una diminuzione del fatturato del 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
  • soggetti la cui attività anche non commerciale risulta sospesa ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020 con sede fiscale, legale e/o operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, nonché i soggetti che operano nei settori individuati dall’Allegato 2;
  • soggetti che hanno intrapreso un’attività commerciale in data successiva al 30 novembre 2019.
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