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Congedo parentale: quando la madre non può fruire più di 6 mesi [retribuiti e/o non retribuiti]

di Paolo Pizzo
da www.orizzontescuola.it/congedo-parentale
@Riproduzione Riservata del 02 novembre 2019
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Giusy scrive:

Salve io ho già preso i 6 mesi di congedo volevo chiedervi se i 6 mesi che toccano a mio marito li posso prendere anch’io pur sapendo che non sono retribuiti.

Periodo massimo di congedo tra madre e padre

L’art. 12 del CCNL/2007 dispone che “al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. L.gs. n. 151/2001”. E l’art. 19 che “Al personale di cui al presente articolo [FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO] si applicano le norme relative ai congedi parentali come disciplinati dall’art. 12”.
L’art. 32 del D.Lgs. n.151/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 80/2015 riconosce ai genitori, per ogni figlio, il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a dieci mesi complessivi (es. 6 mesi fruiti dalla madre + 4 mesi utilizzati dal padre), fino ai 12 anni di vita dei figli medesimi.
I mesi sono elevati ad 11 quando il padre fruisce fino a 7 mesi (7 mesi padre e i restanti 4 madre). Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (in quanto non lavoratore, lavoratore autonomo, libero professionista). Madre e padre possono fruire del congedo parentale anche contemporaneamente, fermo restando il limite previsto dalla legge (dieci/undici mesi concessi ad entrambi)

Retribuzione del congedo

All’interno del periodo dei 10 mesi (o  11)  solo i primi 6 mesi sono retribuiti. Ovviamente ciò è riferibile ad entrambi i genitori, ovvero i 6 mesi si intendono complessivamente retribuiti indipendentemente se li fruisce un solo genitore o se si arriva a 6 mesi sommando i periodi di congedo di entrambi i genitori. Tutti gli altri periodi di congedo superiori ai 6 mesi (fino ai 10 o 11 mesi consentiti) non sono retribuiti.
Di questi primi 6 mesi:

  • retribuzione per intero per i primi 30 giorni ;
  • I successivi 5 mesi:

– se fruiti entro i 6 anni del bambino sono retribuiti al 30% indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente;
– se fruiti fra i 6 e gli 8 anni del bambino sono retribuiti al 30% solo se il richiedente non supera un certo limite di reddito annuale;
– se fruiti tra gli 8 e i 12 anni del bambino non sono mai retribuiti ma comunque riconosciuti nell’anzianità di servizio.

Conclusioni

Dalla normativa richiamata appare dunque chiaro come ci sia una differenza sostanziale tra il periodo massimo di fruizione a cui hanno diritto i genitori, e ciò che invece viene retribuito all’interno di tale periodo. Come detto, infatti, all’interno del periodo dei 10/11 mesi come finora descritto solo 6 mesi sono retribuiti.
Pertanto, la madre lavoratrice, trascorso il periodo previsto per il congedo di maternità dopo il parto, può fruire, entro il 12° anno di età del bambino (e, cioè, fino al giorno, compreso, del 12° compleanno), di un periodo di congedo parentale, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi. Ciò a prescindere se tale periodo rientra in quello retribuito (se lo ha fruito da sola come i “primi 6 mesi” oppure parti di essi divisi con il padre), oppure rientra in quello non retribuito (è infatti possibile che il padre fruisca di tutti i “primi 6 mesi” retribuiti).
In conclusione, nel caso di Giusy, avendo terminato i 6 mesi massimi a disposizione della madre non può fruire dei rimanenti 4 che toccherebbero al padre per arrivare, in questo caso, ai 10 complessivi. Tali mesi rimanenti li potrebbe eventualmente fruire solo il padre e non saranno retribuiti.

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