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Congedi parentali: estesi al 31 agosto e fruibili anche a ore

da www.quifinanza.it
@Riproduzione Riservata del 22 luglio 2020

La conversione del decreto legge ha portato un'altra novità: la possibilità di fruire del congedo anche su base oraria oltre che giornaliera.-

Il decreto Cura Italia di marzo ha istituito i 15 giorni di congedo straordinario retribuito al 50% per i genitori lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi per la cura dei figli durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche. Il decreto Rilancio lo ha raddoppiato a 30 giorni e il periodo di utilizzo è stato prorogato fino al 31 agosto 2020.
La conversione del decreto legge ha portato un’altra novità: la possibilità di fruire del congedo anche su base oraria oltre che giornaliera.
“Per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli di età non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo”.
Nel testo trasformato in legge si legge che i periodi di congedo dovranno essere utilizzati in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, tranne nei periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Congedi parentali, cosa cambia

In pratica dal 19 luglio – data di entrata in vigore della legge di conversione – gli interessati potranno assentarsi dal lavoro per frazioni della giornata, sempre nei limiti complessivi indicati dalla legge.
In un messaggio appena pubblicato, l’Inps avverte però che la procedura non è stata ancora aggiornata per la modalità oraria. Chi intende avvalersi di questa opzione lo potrà fare comunque riservandosi però di presentare la domanda in una fase successiva (con valenza retroattiva fino al 19 luglio) quando l’Inps avrà fornito le relative indicazioni.
La possibilità di usare i congedi orari era stata introdotta per la prima volta dalla legge di Stabilità per il 2013, che però rimandava ai contratti collettivi la definizione delle modalità di fruizione e dei criteri di calcolo della base oraria. Successivamente il decreto legislativo 80 del 2015, attuativo del cosidetto Jobs Act, aveva fissato una regola generale al di là della contrattazione, stabilendo che il congedo potesse essere fruito in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero.

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