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Bonus bebè 2021: online la procedura per presentare la domanda
da www.ipsoa.it
@Riproduzione Riservata del 06 marzo 2021
MESSAGGIO INPS -
L’INPS, con il messaggio n. 918 del 3 marzo 2021, comunica che è online la procedura per presentare la domanda di assegno di natalità o Bonus Bebè per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. La domanda va presentata attraverso il servizio online entro 90 giorni dalla nascita, dall’adozione o affidamento. Il termine ultimo per presentare la domanda è la fine del mese precedente a quello di compimento del primo anno di vita del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare. Nel messaggio vengono fornite tutte le informazioni sulla modalità di presentazione della domanda, sulle soglie ISEE e i relativi importi del bonus.
E’ stata rilasciata dell’INPS la procedura di presentazione delle domande di assegno di natalità o Bonus Bebè per nascita, adozioni o affidamenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
Per gli eventi già avvenuti il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dalla data di pubblicazione del messaggio n. 918 del 3 marzo 2021.
In considerazione della durata del beneficio che spetta fino al compimento del primo anno di età del bambino o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione, è ancora possibile presentare domanda per gli eventi di nascita, adozione o affidamento avvenuti nel corso del 2020.
Come presentare la domanda
La domanda va inoltrata telematicamente attraverso il portale web dell’Istituto digitando nel motore di ricerca “Assegno di natalità” e selezionando tra i risultati il Servizio “Assegno di natalità - Bonus Bebè (Cittadino)” o, per gli intermediari, “Assegno di natalità – Bonus Bebè (Patronati)”.
Importi e ISEE valido
Per nascite, adozioni e affidamenti preadottivi del 2021 il bonus viene riconosciuto, nella misura minima, anche in assenza di un ISEE in corso di validità, purché sussistano tutti gli altri requisiti e fatta salva la possibilità di effettuare eventuali integrazioni a seguito di successiva presentazione dell’ISEE. Dunque, in assenza di un ISEE valido l’INPS può riconoscere solo l’importo minimo dell’assegno pari a 80 euro al mese o a 96 euro nel caso di figlio successivo al primo. Eventuali integrazioni dell’importo potranno essere riconosciute solo successivamente alla presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni.