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Decreto Cura Italia: aspetti di interesse per gli enti non profit

CSV Lombardia

@Riproduzione Riservata del 03 aprile 2020

Il decreto legge 17 marzo 2020 n, 187, il cosiddetto Cura Italia, ha posto in essere risposte su molteplici aspetti che possono riguardare gli enti non profit in questa fase di emergenza dovuta all’epidemia di COVID-19.

Abbiamo già esaminato in questo articolo gli aspetti relativi alla proroga della scadenza dell’adeguamento per la Riforma del Terzo settore e dell’approvazione dei bilanci (termini portati, lo ricordiamo, al 31 ottobre 2020) e sulle modalità di svolgimento delle sedute degli organi sociali.

Ci concentriamo in questo momento sulle altre misure di interesse per gli enti non profit contenute nel DL.

DONAZIONI (art. 66)

All’articolo 66 sono stabiliti nuovi incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta di agevolazioni per associazioni riconosciute e per fondazioni. Nel dettaglio:

1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute (con personalità giuridica) senza scopo di lucro, finalizzate a sostenere interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica, effettuate nell’anno 2020, dalle aziende, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, contenente disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità: l’erogazione liberale, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000, è totalmente deducibile dal reddito, Inoltre, ai fini IRAP, è deducibile nell’esercizio in cui è effettuata, quindi nel 2020.

3. Per valorizzare le erogazioni in natura effettuate da tutte le tipologie di donatori, si applica quanto previsto agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019, norma che ha definito le tipologie di beni in natura oggetto di agevolazioni fiscali e individuato le corrette modalità e criteri per stabilirne il valore. Lo abbiamo trattato qui.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI (art. 61)

L’art. 61 determina la sospensione per una serie di soggetti fiscali dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti connessi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Nell’alveo dei beneficiari della sospensione si trovano anche le ODV, le APS e le ONLUS iscritte nei rispettivi registri. La sospensione è in atto fino al 30 aprile 2020; il versamento di quanto dovuto nel periodo di sospensione potrà essere effettuato senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio 2020.

Il beneficio è stabilito anche per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, le quali applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020. Questi soggetti possono versare quanto dovuto nel periodo sospensivo sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o con massimo cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

I termini della sospensione prevista per ODV, ONLUS e APS si applicano anche ad altri ambiti che potrebbero riguardare l’operato degli enti non profit tra cui (per la lista completa il rimando è all’articolo 61, comma 2):

  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché’ discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;

  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, bar e pub;

  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale;

  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI (art. 62)

All’art. 62 è stabilita la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Adempimenti e versamenti potranno essere rimandati entro il 30 giugno 2020.

Pertanto, tra gli adempimenti tributari obbligatori “sospesi”, rientrano anche l’elenco intrastat per le operazioni intracomunitarie e le dichiarazioni IVA.

Dovrebbe rientrare nella sospensione dei termini anche l’invio del Modello EAS (qualora nel 2019 siano intervenute modificazioni nei dati rilevanti precedentemente comunicati in quanto adempimento tributario e quindi il nuovo termine è prorogato al 30 giugno 2020.

Per il 5 per mille è opportuno aspettare, come ogni anno, le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE (artt. 95 e 96)

All’art. 95 e all’art 96 del decreto sono presenti specifiche misure per le ASD (Associazioni sportive dilettantistiche):

  • Sospensione del versamento dei canoni di affitto e concessione di strutture pubbliche sportive fino al 31 maggio 2020 con versamento degli stessi entro il 30 giugno senza interessi o con rateizzazione entro ottobre 2020.

Inclusione dei collaboratori sportivi nell’alveo dei lavoratori beneficiari delle misiure di sostegno al lavoro previste all’articolo 27 del Cura Italia (indennità di 600 euro per il mese di marzo)

ATTIVITA’ SOCIO-ASSISTENZIALE (artt. 47 e 48)

L’art. 47 norma questa fase di emergenza relativamente all’attività di centri diurni e semiresidenziali per persone con disabilità:

  1. L’attività dei suddetti centri è sospesa fino al 3 aprile 2020 per garantire le corrette misure di limitazione della diffusione dell’epidemia in corso;

  2. Le ASL locali possono attivare, per persone con alta necessità di supporto sanitario e in accordo con gli enti gestori delle strutture, prestazioni di supporto sanitario non differibili, sempreché la tipologia di attività e l’organizzazione della struttura consenta il rispetto delle misure di contenimento previste;

  3. In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza sanitario, le assenze da parte degli utenti dalle attività dei centri diurni e semiresidenziali non potranno essere causa di dimissione o esclusione dal servizio.

L’art. 48 del Cura Italia determina invece le modalità di attuazione di prestazioni individuali domiciliari e in generale delle attività dei servizi sociali nel periodo di crisi per l’epidemia da COVID-19:

  1. Durante il periodo di emergenza sanitaria, in ragione della sospensione di servizi educativi, scolastici, attività di centri diurni e semiresidenziali per disabili e per anziani (se disposta con specifico provvedimento), le pubbliche amministrazioni forniranno prestazioni individuali domiciliari o a distanza o nei luoghi dove si svolgono abitualmente (nel rispetto delle misure di contenimento sanitario dell’epidemia in corso, senza ricreare aggregazione).

  2. Per l’attuazione di tali prestazioni saranno impiegati i lavoratori già incaricati degli stessi servizi, definendo le priorità anche tramite coprogettazioni con gli enti gestori.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO (art. 46)

Dall’entrata in vigore del Decreto legge (17 marzo 2020) e per i 60 giorni successivi:

  • sono sospese le procedure di licenziamento collettivo attivate a partire dal 23 febbraio 2020;
  • non è possibile attivare nuove procedure di licenziamento collettivo;
  • non è possibile intimare licenziamenti di natura individuale per giustificato motivo oggettivo.

Non è sospesa la possibilità di licenziamento individuale per motivi disciplinari.

AMMORTIZZATORI SOCIALI (artt.19 e 22)

Per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza COVID-19, è prevista la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario o della cassa integrazione in deroga. La possibilità di accesso ai predetti ammortizzatori è consentita con la causale “emergenza COVID-19” ed è prevista una durata massima di 9 settimane.

In estrema sintesi, risulta possibile richiedere l’intervento degli ammortizzatori sociali:

  • per riduzione o sospensione dell’attività;
  • per un periodo massimo di 9 settimane;
  • per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020;
  • dalla richiesta d’intervento sono esclusi i dipendenti assunti dal 24/02/2020;

Le domande e la procedura di richiesta di intervento degli ammortizzatori sociali si differenziano a seconda delle caratteristiche dimensionali e/o merceologiche dei datori di lavoro. Le richieste di intervento possono essere di tre tipi:

  1. Cassa integrazione ordinaria (CIGO)
  2. Assegno ordinario (FIS)
  3. Cassa integrazione in deroga (CIGD)

ALTRE MISURE

REQUISIZIONE DI BENI (art. 6)

L’art. 6 stabilisce la facoltà da parte del Capo del Dipartimento della protezione civile di requisizione di beni (presidi sanitari e medico-chirurgici, o beni mobili di qualsiasi genere necessari per fronteggiare l’emergenza sanitaria da qualsivoglia soggetto pubblico o privato).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (art. 16)

L’art. 16 prevede disposizioni per fronteggiare la crescente richiesta di dispositivi di protezione, tra cui la possibilità di utilizzare mascherine di protezione senza marchio di conformità CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.

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